CpU Perugia – Gubbio/Alta Umbria

Lo Statuto del Club

Statuto del Club UNESCO Perugia

Denominazione Sede e Scopo
Art.1
Si costituisce l’associazione Club UNESCO di Perugia
Art.2
L’associazione ha sede provvisoria in via Olivetani 14
Art.3
L’associazione non ha scopo di lucro e si propone:
a) di diffondere i principi della comprensione internazionale conformemente agli ideali UNESCO e delle altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite
b) di promuovere la conoscenza di diffusione dei principi affermati dalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
c) di contribuire alla formazione ambientale dei suoi membri, della comunità nazionale e della comunità internazionale, aiutandoli a comprendere i problemi di un mondo in continua evoluzione in campo scientifico, tecnologico, economico e sociale e a prepararsi ad assumere le proprie responsabilità nei confronti della comunità locale, nazionale ed internazionale
d) di prendere iniziative atte a facilitare tra i soci la conoscenza dei vari paesi e regioni attraverso incontri, viaggi, scambi culturali e con iniziative che possano avvicinare persone gruppi e popoli di diverse nazionalità
e) di promuovere la costituzione di gruppi di per lo studio approfondito dei problemi culturali, sociali, economici e di sviluppo che interessano l’Italia e altri Paesi nel mondo
f) di partecipare alle campagne mondiali e alle altre iniziative a carattere educativo e sociale e culturale sostenute dall’UNESCO

Soci
Art.4
L’associazione è costituita da soci che si distinguono in:
a) ordinari: coloro la cui domanda sia accettata dal Consiglio Direttivo
b) fondatori: le persone che hanno partecipato alla fondazione dell’associazione e hanno sottoscritto lo statuto
c) onorari: coloro che contribuiscono in modo notevole alla realizzazione degli scopi e delle attività del Club. I soci onorari possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo;
d) benemeriti: coloro che provvedono al sostegno morale e contribuiscono con versamenti in denaro o altro all’incremento del patrimonio del Club.
Art. 5
I soci onorari e benemeriti sono designati dall’assemblea dei soci.
Art. 6
I soci ordinari sono tenuti a versare la quota di associazione che viene stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
Art. 7
I soci partecipano ai programmi nell’ambito degli scopi del Club, secondo le direttive dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il consiglio Direttivo deve costantemente essere informato di ogni iniziativa e approvare i relativi movimenti finanziari.
Art. 8
La qualità di socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota o espulsione decisa dall’Assemblea per gravi motivi.

Organi
Art. 9
Gli Organi del Club sono:
a) il Presidente
b) Il Consiglio Direttivo
c) L’Assemblea Generale
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 10
Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo. Dura in carica 4 anni ed è rieleggibile. Egli rappresenta il Club, presiede l’ Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo. Il Presidente assume in caso di necessità i provvedimenti anche di competenza del Consiglio Direttivo, salva ratifica da chiedersi nella successiva riunione del Consiglio stesso.
Art. 11
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero non superiore a 7 membri eletti tra i soci a scrutinio segreto dall’Assemblea dei Soci a maggioranza.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 anni e sono rieleggibili; essi sono revocabili in ogni momento con la medesima maggioranza. In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri fino ad un massimo di tre, il Consiglio rimane in carica fino alla successiva Assemblea Generale.
In ogni altro caso il Consiglio convoca immediatamente l’ Assemblea Generale per deliberare in merito. Il Consiglio si riunisce nella sede associativa, in seduta ordinaria, almeno una volta a trimestre e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti in seduta straordinaria. per la validità delle deliberazioni occorre che sia presente la maggioranza dei componenti.
Art. 12
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) attuare gli scopi sociali. Nella sua funzione ha la più ampia libertà di scelta ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria ammnistrazione che per legge o statuto non siano di compito dell’Assemblea;
b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Generale non oltre il mese di aprile;
c) stabilire l’importo della quota sociale;
d) eleggere tra i suoi componenti un vice-Presidente che sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza, un segretario e un tesoriere. Essi durano in carica 4 anni e non sono rieleggibili.
Art. 13
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 14
L’Assemblea Generale degli associati è costituita da tutti i soci ordinari. L’Assemblea Generale è organo deliberativo del Club con competenza generale, salvo quanto diversamente disposto nel presente Statuto. Essa esercita inoltre una funzione di controllo sugli organi esecutivi del Club.
Art. 15
I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta, spedita a ciascun socio. L’avviso deve contenere il giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare; esso deve essere spedito almeno 10 giorni prima della data stabilita.
Art. 16
L’Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria una volta all’anno per approvare il bilancio consuntivo e preventivo e per il rinnovo delle cariche sociali. L’Assemblea Generale inoltre delibera sugli atti di ordinaria amministrazione e sulle proposte di modifiche statutarie, gli indirizzi e le direttive generali del Club e sulla adesione ad altre associazioni aventi fini uguali o analoghi, o all’eventuale federazione nazionale dei Club UNESCO e suttutto quanto è demandato ad essa per legge o per statuto.
Art. 17
Hanno diritto di intervenire in Assemblea e votare tutti i soci ordinari in regola con la quota associativa per l’anno in corso. I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta in calce all’avviso di convocazione da altri soci che non siano membri del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori o legati al Club da vincolo retribuito. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.
Art. 18
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci ordinari e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei suoi aventi diritto.
Art. 19
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. E’ richiesta la maggioranza dei due terzi dei presenti per le deliberazioni aventi per oggetto le proposte di modifica dello statuto, lo scioglimento del Club e l’approvazione del bilancio. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Art. 20
Delle adunanze dell’Assemblea viene redatto su apposito libro il relativo verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario, nominato di volta in volta dall’Assemblea.
Art. 21
Il Collegio dei Revisori è costituito da tre revisori eletti dall’Assemblea generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti. Il Collegio rimane in carica per la stessa durata del Consigli ed è rieleggibile.
Art. 22
Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare l’amministrazione del Club e di redigere la relazione che accompagna i bilanci.

Libri Sociali
Art. 23
L’Associazione avrà i seguenti libri: Libro degli Associati, Libro dei Verbali dell’Assemblea, Libro delle Deliberazioni del Collegio dei Revisori, Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo, Libro di Cassa, Libro dell’Inventario.
Patrimonio Esercizio finanziario Scioglimento
Art. 24
Il patrimonio del Club è costituito:
a) dalle quote sociali
b) dalle sottoscrizioni
c) da ogni altra entrata, ivi compresi i contributi di enti pubblici e privati, che concorrano ad incrementare l’attivo sociale.
Art. 25
L’esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno
Art. 26
Le entrate si dividono in ordinarie e sttraordinarie. Le entrate ordinarie sono costituite dalle quote versate dai soci ordinari. Sono straordinarie tutte le entrate diverse da quelle ordinarie.
Art. 27
Tutte le attività che comportino l’uso dei fondi della cassa del Club devono essere sottoposte all’approvazione del Consiglio Direttivo e le richieste devono essere accompagnate da un preventivo suddiviso in voci. A spesa avvenuta sarà necessario presentare rendiconto dettagliato corrdato delle relative documentazioni.
Art. 28
In caso di scioglimento del Club il patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni similari.
Art. 29
In caso di controversie sociali tra i soci, tra questi e il Club o i suoi organi, la soluzione viene affidata ad un collegio di tre arbitri che giudica inappellabilmente ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il Collegio è così formato: ognuna delle parti nomina per iscritto un arbitro e gli arbitri così deignati ne nominano un terzo. Gli arbitri devono essre soci ordinari del Club. E’ esclusa ogni altra giurisdizione in merito alle controversie.

Rinvio
Art. 30
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.